Il decreto per le semplificazioni fiscali ha introdotto alcune novità in materia di procedimenti catastali, di servizi catastali e di tributi speciali catastali e tasse ipotecarie. Si illustrano le varie disposizioni nell'ordine in cui le stesse sono collocate nel provvedimento.
Gli immobili - terreni e fabbricati - sono soggetti a numerose imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Imu) e il loro trasferimento, realizzato mediante atti tra vivi - come la donazione o la compravendita - o attraverso la successione ereditaria.
Il catasto italiano dei terreni, è di tipo geometrico e particellare, basato sulla misura e la stima delle singole particelle.
La proiezione cartografica adottata fu quella di Cassini-Soldner, di tipo "afilattica"; tipo di proiezione che comporta la deformazione di distanze, angoli e superfici, ma entro limiti contenuti (in rapporto alla distanza dall'origine degli assi).
Il rilievo catastale è stato appoggiato a vertici trigonometrici I.G.M. di 1°, 2° e 3°ordine e ad altri punti prettamente catastali, denominati di "rete", "sottorete" e di "dettaglio", individuati a seguito di raffittimento dei punti I.G.M., con triangolazione di tipo topografico.
Il decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 è di notevole importanza, poiché ad oggi è l'unica fonte normativa che regolamenta in maniera dettagliata i criteri da seguire per costruire edifici (e non) idonei a non subire gli effetti devastanti generati da un terremoto.
Poiché devono ritenersi di competenza delle Regioni, sempre nel rispetto dei principi fondamentali di cui al d.lgs. 192/2005 a alla direttiva 2002/91/CE, la definizione delle fattispecie in relazione alle quali sorge l'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica (con ciò intendendosi la definizione delle tipologie edilizie e negoziali per cui è previsto l'obbligo di dotazione dell'attestato), la determinazione dei requisiti formali e sostanziali dello stesso e l'individuazione dei soggetti abilitati alla sua redazione, deve evidenziarsi come quanto qui si dirà debba essere coordinato con quanto previsto dalle singole normative regionali.
In relazione al quadro normativo in precedenza illustrato è evidente come le disposizioni concernenti al ruralità dei fabbricati siano strumentali per il censimento catastale. Dalla lettura degli atti catastali si evince la natura dell'immobile e ad essa è correlata l'applicazione delle diverse imposte immobiliari e relative eventuali agevolazioni.
Qualora il trasgressore non si attenga al termine di legge per la presentazione della documentazione catastale l'amministrazione pubblica giunge all'emissione, con conseguente notifica, dell'atto di contestazione ex art. 16 d.lgs. n. 472/1997. Trattasi di atto con cui gli uffici pubblici di competenza invitano il trasgressore, decaduto dalla possibilità di procedere con ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 472/1997, a concludere il contenzioso aperto tramite definizione agevolata.
Presentiamo un Osservatorio nazionale per la rilevazione dei Valori Agricoli, coordinato e diretto dall'ing. Antonio Iovine. Il progetto intende contribuire a fornire un supporto, seppure meramente indicativo, al fine di individuare i valori agricoli effettivi a cui si debbono attenere le Autorità Esproprianti dopo la sentenza della Corte Costituzionale 181/2011.
Il nuovo sistema estimativo di massa - I primi tentativi di applicazione di modelli statistici a fini estimativi nel settore immobiliare sono stati effettuati già all'inizio del secolo scorso negli Stati Uniti, dettati dalla esigenza di trovare strumenti di valutazione del tutto oggettivi, da utilizzare in alternativa ai procedimenti di stima tradizionali.
I soggetti potenzialmente interessati alla determinazione di un metodo attendibile per il calcolo volumetrico sono essenzialmente cinque: il proprietario, il vicino, il Comune, il pianificatore e il legislatore. Pur nella diversità delle rispettive posizioni, infatti, tutti questi soggetti possono trovarsi ad affrontare il problema fondamentale della densità edilizia.
Durante la formazione del nuovo catasto dei terreni, i fabbricati rurali sono stati rilevati a cura dello Stato unitamente a tutte le altre geometrie presenti sul territorio (particelle agricole, strade, corsi d'acqua, fabbricati urbani, ecc.), limitatamente alla rappresentazione nella mappa catastale.
Prima di inoltrarci nel dettaglio della normativa che regola l'applicazione delle sanzioni tributarie, occorre far riferimento alla disposizione legislativa di razionalizzazione dei procedimenti di accertamento generale dei fabbricati urbani ove si fornisce, per la prima volta, la definizione di unità immobiliare urbana (u.i.u.). Ci riferiamo al R.d.l. n. 652/1939, convertito in l. n. 1249/1939.
Il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici ha disciplinato autonomamente l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, data l'importanza della materia. Infatti, le amministrazioni sono costrette molto spesso ad esternalizzare le attività di progettazione, posto che l'elevato grado di complessità e tecnicismo coinvolti obbligano il ricorso a professionalità specifiche che non sempre l'amministrazione può vantare nel proprio ruolo.
Attesi i numeri che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno rilevato di recente essere afferenti alla tematica delle locazioni ad uso abitativo in nero, si può cogliere il perché della scelta del legislatore, in caso di necessità di entrate da destinare alla copertura di interventi finanziari strutturali (che si susseguono, ovviamente, a prescindere da quale sia la maggioranza parlamentare di riferimento), di orientarsi, anche e di sovente, verso il contrasto all'evasione fiscale che deriva dalla mancata registrazione dei contratti di locazione.
L'esecuzione di interventi edilizi determina, di regola, la corresponsione degli oneri concessori proporzionati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, fatti salvi i casi del rilascio gratuito. Si è dunque in presenza di una duplice imposizione che segue regole e modalità di calcolo per molti versi distinti.
Con l'espressione «certificazione energetica degli edifici», secondo una prima e più ampia accezione, si intende la disciplina complessivamente stabilita in tema di rendimento energetico dell'edilizia. Questa, come è noto, trova accoglimento nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 1921 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, come a breve si specificherà, è stata data attuazione alla direttiva 2002/91/CE2, nel tentativo di allineare la legislazione nazionale alla normativa europea in tema di efficienza energetica e contenimento dei consumi.